Vendita diretta dei prodotti agricoli: come funziona, chi può esercitarla

La vendita diretta dei prodotti agricoli è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs n. 228 del 18/05/2001 (c.d. Legge Orientamento) e può essere esercitata dall’imprenditore agricolo, tramite i propri familiari e il proprio personale.

L’imprenditore agricolo può vendere anche prodotti acquistati da terzi, sempre rispettando, però, il requisito della prevalenza e alla ulteriore condizione che i ricavi della vendita dei prodotti acquistati da terzi non superi 160.000 euro per le imprese individuali e 4 milioni euro per le società.

La vendita diretta al consumatore può essere praticata senza restrizioni territoriali, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale. Vediamo in che modo:

In sede fissa

  • in locali aziendali aperti al pubblico;
  • su superfici a cielo aperto nell’ambito aziendale o destinate alla produzione primaria;
  • su altre superfici private a cielo aperto;
  • in locali aperti al pubblico, posti fuori all’azienda;

In sede itinerante senza posteggio pubblico

In forma itinerante sua area pubblica

  • con posteggio pubblico;
  • in sagre, fiere e manifestazioni;

Tramite macchine erogatrici

Tramite Internet (e-commerce)

Ovunque venga espletata l’attività di vendita diretta, l’imprenditore agricolo deve sempre rispettare le norme igieniche e sanitarie e comunicare al Comune competente l’inizio attività.

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