La vendita diretta dei prodotti agricoli è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs n. 228 del 18/05/2001 (c.d. Legge Orientamento) e può essere esercitata dall’imprenditore agricolo, tramite i propri familiari e il proprio personale.
L’imprenditore agricolo può vendere anche prodotti acquistati da terzi, sempre rispettando, però, il requisito della prevalenza e alla ulteriore condizione che i ricavi della vendita dei prodotti acquistati da terzi non superi 160.000 euro per le imprese individuali e 4 milioni euro per le società.
La vendita diretta al consumatore può essere praticata senza restrizioni territoriali, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale. Vediamo in che modo:
In sede fissa
- in locali aziendali aperti al pubblico;
- su superfici a cielo aperto nell’ambito aziendale o destinate alla produzione primaria;
- su altre superfici private a cielo aperto;
- in locali aperti al pubblico, posti fuori all’azienda;
In sede itinerante senza posteggio pubblico
In forma itinerante sua area pubblica
- con posteggio pubblico;
- in sagre, fiere e manifestazioni;
Tramite macchine erogatrici
Tramite Internet (e-commerce)
Ovunque venga espletata l’attività di vendita diretta, l’imprenditore agricolo deve sempre rispettare le norme igieniche e sanitarie e comunicare al Comune competente l’inizio attività.