Il contratto di vendita su pianta è un accordo di vendita di cose future regolato dall’art. 1472 c.c.
Il contratto di vendita su pianta è un accordo che permette ad un imprenditore agricolo di vendere tutti i frutti di una precisa piantagione ancora attaccati alla pianta alla stipula del contratto ovvero tutti i frutti che la piantagione produrrà nel periodo di validità del contratto.
Il venditore (tipico imprenditore agricolo) gestisce la coltura fino alla separazione dei frutti. Il compratore (altro imprenditore agricolo o un’entità commerciale) effettua le operazioni di raccolta assumendosene i rischi. Con specifici accordi, il rischio del mancato raccolto può essere trasferito in capo al compratore già alla data di stipula del contratto. Quindi, la proprietà dei frutti si trasferisce dal venditore al compratore soltanto al momento della separazione dalla pianta.
Il contratto deve identificare le parti, descrivere coltura e appezzamento, indicare la qualità dei frutti e le modalità di vendita, la durata del contratto, il prezzo e i pagamenti, le modalità di consegna, le responsabilità e i rischi anche relativi a eventi calamitosi, le garanzie offerte da entrambe le parti, l’assenza o presenza di vincoli di terzi che potrebbero ostacolare il passaggio di proprietà dei frutti.
In particolare, la modalità di vendita può essere effettuata in blocco (a corpo) o con prezzo a numero o a peso. La vendita a blocco contempla la cessione di tutti i frutti di un determinato appezzamento a un prezzo forfettario. Diversamente, la vendita con prezzo a numero o a peso stabilisce il corrispettivo in base alla quantità effettivamente raccolta.