Il quesito pervenutoci da A.F. ci consente di approfondire un aspetto del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021. Una normativa, questa, che abbiamo già citato nell’articolo precedente ma che qui ci interessa per la corretta definizione di ‘filiale’. In particolare, A.F. ci chiede: “Può essere definita filiale ai sensi dell’art. 31, par. 7, lett. b) del (UE) 2022/126 una società ‘X’ che si occupa prevalentemente della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli partecipata dall’OP e da un suo socio produttore? Si precisa che la società ‘X’ commercializza in maniera prevalente il prodotto dell’azienda agricola socia della OP e che assieme alla stessa OP ne detiene le quote di capitale sociale”.
“L’articolo 13 (3) del DM MASAF 0525633 – risponde Pierluigi Del Re, Amministratore di SDM Corporate Advisory – dispone che non possano operare come Filiali autorizzate ai sensi dell’art. 31 (7) lettera (b) del Reg. UE 2022/126 le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale. Alla luce di quanto disposto dal suddetto articolo del DM MASAF, si ritiene che il caso prospettato da A.F. sia in palese contrasto con quanto previsto in materia di Filiali delle OP e AOP dalla normativa comunitaria e nazionale vigente”.