Diritto alla remunerazione dei prodotti conferiti in cooperativa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24242 del 9 agosto 2023, esaminando la richiesta di un produttore agricolo socio che pretendeva dalla cooperativa conferitaria, con bilancio in perdita, il pagamento di una fattura emessa a fronte di conferimenti effettuati, si è pronunciata confermando che non sussiste alcun diritto alla remunerazione dei prodotti conferiti. 


Secondo i Giudici i conferimenti di prodotto non costituiscono certamente l’adempimento di un autonomo contratto di scambio quali un contratto di vendita ovvero di fornitura, ma, piuttosto, sono rubricati quale naturale esecuzione del rapporto plurilaterale che scaturisce dall’atto costitutivo della società e quindi insiti nel rapporto sociale con la cooperativa di adesione. Il socio, che è anche imprenditore, è obbligato al conferimento del prodotto autonomamente ottenuto. Di contro la cooperativa provvede alla sua lavorazione/trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e collocazione sul mercato ad un prezzo ragionevolmente più conveniente.

Il conferimento, essendo previsto nello statuto e nel regolamento della cooperativa, non può essere assimilato a una prestazione accessoria di cui all’art. 2345 c.c. ma un elemento determinante per il funzionamento e la stessa esistenza della cooperativa, essendo connaturato allo scopo mutualistico della stessa. L’obbligo di conferimento che grava sui soci di una cooperativa scaturisce direttamente dal contratto sociale, quale diretta conseguenza dell’adesione alla cooperativa. Conseguentemente, il conferimento del prodotto non comporta automaticamente il diritto a ricevere una remunerazione, in quanto la stessa non potendosi intendere, tecnicamente, come un corrispettivo o un prezzo ed essendo il socio un imprenditore che, per tale, deve assumersi tutti i rischi di impresa, è condizionata dall’andamento del mercato e, pertanto, dovuta soltanto in caso di risultati economici positivi dal parte della conferitaria.

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