Ecco una domanda ricorrente: quando un terreno non è soggetto a IMU?
Quando, ovunque ubicato, sia condotto da un coltivatore diretto (CD) o da un imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Quando si parla di coltivatore diretto, ai fini IMU, si comprendono i familiari coadiuvanti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano, quali coltivatori diretti, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola e che partecipano attivamente all’impresa agricola.
Diversamente, i terreni agricoli, coltivati o incolti, sono soggetti a IMU.
Tuttavia, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, sono esenti dall’IMU tutti i terreni agricoli, a prescindere dal loro possessore, classificati come montani o parzialmente montani sulla base dei criteri individuati nell’allegato alla C.M. Finanze n. 9 del 14.06.1993.
La citata circolare, tuttavia, esclude dall’esenzione i terreni con caratteristiche di area fabbricabile che, conseguentemente, vengono tassati ai fini IMU come aree edificabili. Fanno eccezione, le aree edificabili di proprietà di CD o IAP e da questi condotti. Tali terreni a suddette condizioni e ubicati in Comuni compresi nell’elenco dei Comuni montani, non sono considerati aree fabbricabili e, di contro, conservano il carattere di terreno agricolo e, pertanto, beneficiano dell’esenzione IMU.