Assunzioni congiunte in agricoltura e codatorialità, sono strumenti simili ma non uguali. Vediamo nel dettaglio come funzionano e a quali condizioni è possibile applicarli.
Quella delle assunzioni congiunte è una modalità di contratto applicabile esclusivamente in agricoltura a condizione che le imprese agricole, incluse le cooperative, posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Appartenzenza allo stesso gruppo di imprese;
- Riconducibilità al medesimo assetto proprietario;
- Ricondicibilità a soggetti terzi legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- Avere stipulato un contratto di rete con almeno il 40% delle imprese aderenti qualificate come imprese agricole.
Con questa particolare tipologia di contratto, le imprese agricole possono procedere alle assunzioni congiunte di dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende co-datrici, alle quali spettano, oltre a quello direttivo, i poteri tipici del datore di lavoro: disciplinare, di vigilanza e controllo.
Lo strumento delle assunzioni congiunte implica tuttavia, la responsabilità solidale per eventuali inadempimenti connessi da una delle aziende co-datrici in modo particolare verso le obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, di salute e sicurezza sorte in ragione del rapporto di lavoro subordinato.
La codatorialità è applicabile alle imprese, indipendentemente dal settore di operatività, purché abbiano sottoscritto un contratto di rete. Consente la gestione di rapporti di lavoro flessibili, tramite il trasferimento della prestazione lavorativa da un’impresa retista a un’altra, lasciando immutato il contratto di lavoro, pur consentendo una condivisione del potere direttivo.
Le imprese retiste devono definire, preventivamente, le cosiddette regole di ingaggio, predeterminando l’esercizio del potere direttivo e la ripartizione degli oneri.
La codatorialità implica l’obbligo per i lavoratori coinvolti di effettuare la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori. Conseguentemente, i co-datori hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione per la propria quota di competenza, vigendo il principio della responsabilità solidale in materia di retribuzioni, contribuzioni ed eventuali sanzioni connesse.