Come è noto, un contratto di rete può essere sottoscritto da tutte le imprese appartenenti a qualsiasi settore produttivo. Tuttavia se i soggetti che lo sottoscrivono sono tutte imprese agricole, allora si darà vita ad un “contratto di rete agricolo”.
Una delle peculiarità del contratto di rete è che questo non può prevedere una comune gestione di tutte le attività d’impresa. Se così fosse, verrebbe meno l’autonomia dell’impresa stessa.
Due le tipologie di contratto: rete- soggetto o rete-contratto.
La rete-soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi, con rilevanza giuridica e tributaria. Il contratto deve essere iscritto come autonoma posizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove è ubicata la sede della rete. La rete-soggetto, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, deve redigere e depositare il bilancio, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società per azioni.
La rete-contratto è quella maggiormente utilizzata nel mondo agricolo. Le imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica e tributaria, così che i contraenti stipulino un contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti. L’iscrizione del contratto in CCIAA deve essere compiuta da ciascuna impresa contraente nella sezione in cui è iscritta. Eliminato l’obbligo di redazione e deposito del bilancio anche per le reti che decidono di istituire un fondo patrimoniale comune.
Nei contratti di rete in agricoltura i retisti (così vengono definiti i sottoscrittori del contratto) possono ripartirsi a titolo originario i prodotti agricoli derivanti dall’esercizio in comune dell’attività di rete. La ripartizione a “titolo originario” dei prodotti permette di considerare tale produzione nell’ambito dell’agricoltura, anche se essa avviene, in parte, in terreni di cui il retista non ha né il possesso né la detenzione.