Nella dinamica realtà delle imprese, così come per quelle agricole, l’efficace distribuzione degli utili ai soci è un elemento cruciale che assicura sia crescita che la stabilità finanziaria nel medio e lungo periodo. Ecco come, allora, una Srl agricola può sfruttare in modo intelligente diversi strumenti e strategie chiave per ottimizzare la distribuzione degli utili e garantire benefici tangibili in favore dei propri soci, optando per la trasparenza fiscale.
La legge 296 del 27 dicembre 2006, come riportato al comma 1093 dell’art. 1, consente alle società a responsabilità limitata di determinare il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole su base catastale, in luogo della determinazione del reddito determinato sulla base della differenza tra costi e ricavi. Inoltre, l’articolo 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 consente alle srl agricole, con specifici requisiti e a determinate condizioni, la facoltà di optare per la trasparenza fiscale.
L’opzione per la trasparenza non modifica la disciplina fiscale applicabile alle distribuzioni delle riserve di utili di precedenti esercizi: ciascun socio dovrà infatti continuare a comunicare alla società la propria intenzione di voler optare per il regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR, per il triennio stabilito. Qualora anche un solo socio non provveda ad effettuare la predetta comunicazione, l’opzione è inefficace.
L’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per tre esercizi sociali e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Occorre, tuttavia, differenziare se gli utili si sono formati prima o dopo l’opzione per la trasparenza:
- utili formatisi prima del regime di trasparenza: la distribuzione è tassabile come dividendo ordinario;
- utili formatisi durante l’opzione: la distribuzione è esclusa da tassazione, ma, ai sensi del comma 12 dell’articolo 115, la stessa comporterà una riduzione del costo fiscale della partecipazione precedentemente aumentato in misura corrispondente agli utili imputati.
Nella seconda fattispecie, gli utili maturati dalla società andranno tassati in base al reddito agrario dai soci e la distribuzione non genererà alcuna imposizione fiscale ulteriore in capo ai soci percipienti, a eccezione delle spese fisse di registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.