Quando si parla di tassazione catastale, possiamo affermare che questa speciale tipoligia di regime prevede che possano optare per la determinazione del reddito su base catastale sia le società di persone, sia le società a responsabilità limitata, sia le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole. Ovvero la stessa facoltà che viene concessa anche alle società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, per le quali è possibile optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.
La Srl agricola che opta per la tassazione catastale del reddito potrà, previa opzione della trasparenza fiscale, attribuire tale reddito anche al socio (non residente) comunitario a condizione che possieda la partecipazione nella società italiana trasparente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia. Va da sè che il socio non residente non deve essere soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta; circostanza verificata quando la sua partecipazione è detenuta attraverso una stabile organizzazione.
Il superamento della soglia di ricavi prevista per l’applicazione degli (ex) studi di settore (che corrisponde a 7,5 milioni di euro) determina, così, la decadenza del regime della trasparenza a partire dal periodo d’imposta successivo a suddetto sconfinamento. Da quel momento in poi non si verifica l’imputazione del reddito ai soci.
In riferimento, infine, alla definizione di stabile organizzazione, si rimanda a quanto in merito disposto dall’art. 162 del DPR 917/86, meglio noto come TUIR. In estrema sintesi, il citato articolo statuisce che “l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto in parte la sua attività sul territorio dello stato”.