Troppo spesso parliamo impropriamente di vendita a blocco. La dicitura più corretta sarebbe, infatti, vendita in piedi, che rappresenta quel tipo di contratto che consente a un soggetto di acquistare il prodotto di una determinata coltura ancora prima del raccolto. Un tipico contratto di “vendita cosa futura”, insomma, poiché al momento della vendita i frutti non sono ancora staccati dalla pianta e, quindi, per la legge italiana non esistono ancora. Il frutto viene ad esistere, pertanto, al momento del raccolto. Fino a quel momento, per questo, devono essere considerati parte integrante della cosa madre e si potrà disporre degli stessi esclusivamente come di beni che devono ancora venire ad esistenza (cose future).
Ma tralasciamo la “vendita di erbe”, per concentrare la nostra attenzione sulla vendita in piedi. La vendita su pianta è un contratto di vendita di frutti pendenti. Le fonti normative dalle quali originano le fondamenta di questo contratto sono rappresentate dalla Legge 203/1982 che disciplina i contratti agrari e dall’art. 1472 del codice civile dedicato alla vendita di cose future. La vendita in piedi è, a tutti gli effetti, quindi, un contratto con cui un imprenditore agricolo vende, a corpo o a misura, ad un commerciante o ad un altro imprenditore agricolo, tutto il prodotto stagionale presente su un determinato fondo o una determinata piantagione con la particolarità che al momento della conclusione del contratto il prodotto non è ancora stato staccato dalla pianta. Il passaggio di proprietà si verifica comunque con lo stacco dei frutti dalla pianta e non con la firma dell’accordo.
Fra le tipologie di contratti di vendita in piedi meritano di essere segnalate, soprattutto per diffusione di applicazione, le seguenti:
Vendita su pianta in blocco (a corpo)
quando avviene in a corpo consiste nel cedere tutto il prodotto che si trova sulla pianta al momento dell’accordo con prezzo a forfait, indipendentemente dalla quantità o qualità del raccolto, pertanto nella fattura non si riporterà la quantità ma il riferimento al contratto di vendita e i dati catastali per individuare univocamente il terreno.
Il compratore si assume l’onere della raccolta, selezione e prima manipolazione e si accolla i rischi ordinari, compresi quelli atmosferici. Si tratta di una vendita aleatoria, pertanto l’assunzione dei rischi da parte del compratore deve risultare da patto espresso. Il rischio che il frutto non venga ad esistenza può però anche essere addossato, in parte o in toto, al compratore.
Nella prassi comune spesso la vendita viene regolata con fatture di acconto e saldo. Il pagamento dell’acconto, nel caso in cui il prodotto non venga ad esistenza o il raccolto sia inferiore alla quantità prevista, determina il ritorno all’acquirente dei corrispettivi pagati in eccedenza (salvo il caso che si sia contrattualmente accollato tale rischio).
Alternativamente e al di là della comune prassi, trattandosi di vendita in blocco con raccolta a carico del compratore, è arduo per il venditore determinare con precisione quando si verificano gli effetti traslativi; pertanto si consiglia di emettere fattura al momento della sottoscrizione dell’accordo per l’intero prezzo pattuito. Considerando dunque quest’ultima fattispecie (equiparabile di fatto ad una “fatturazione immediata”), non risulta necessaria alcuna emissione di documento di trasporto (d.d.t.).
Vendita su pianta in blocco (a misura):
Quando avviene in blocco a misura, la vendita può essere effettuata a peso o a metro. Il contratto produrrà i suoi effetti esclusivamente alla raccolta dei frutti. Il compratore corrisponderà solo il valore concordato in funzione della quantità/qualità del raccolto. Mentre, in caso di perdita del raccolto, il contratto sarà nullo.
Nei contratti di vendita a misura, invece, la consegna dei prodotti al compratore avviene, solitamente, a seguito della pesata dello stesso. In questa ipotesi, pertanto, il venditore è tenuto all’emissione del documento di trasporto (DDT) e, successivamente, della relativa fattura, per ciascuna singola pesata (salvo il ricorso alla fatturazione differita).
Tuttavia, qualora il contratto preveda che il prezzo dei prodotti sia determinato successivamente, sulla base della valutazione della qualità del prodotto, trovano applicazione le disposizioni recate dal D.M. 15 novembre 1975 in materia di cessione di beni con prezzo da determinarsi
Ultima importante annotazione: a differenza del contratto di compartecipazione agraria, con il contratto di vendita in piedi il prodotto acquistato da un’azienda agricola non può essere considerato “a titolo originario”. Tuttavia, il prodotto, se destinato ad una successiva trasformazione/manipolazione, può comunque rientrare nella tassazione su base catastale, purché sia rispettato il requisito della prevalenza.
Ricordando che le vigenti disposizioni in materia di programmi operativi statuiscono che “le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell’OP risulti documentato” e raccordando l’ultima asserzione con quanto innanzi esposto, l’OP potrà, alternativamente indicare in fattura una delle seguenti equipollenti diciture: a) vendita in piedi, ovvero b) vendita su pianta in blocco (a corpo) oppure, qualora ne ricorrano le rare condizioni, c) vendita su pianta in blocco (a misura).
Inoltre, nel caso più comune di vendita su pianta in blocco (a misura) sebbene sia una contraddizione in termini, l’OP, al fine di non incorrere in sanzioni nell’ambito del proprio programmi operativi, riporterà in fattura oltre al riferimento al prodotto e ai terreni, anche una stima della quantità prodotta.
Infine, è opportuno che nel contratto di vendita sia riportato in maniera chiara il ruolo commerciale svolto dalla OP tra il produttore associato e il compratore finale.