Qualche giorno fa, un nostro cliente ci ha chiesto dei chiarimenti sulla gestione dell’IVA, l’imposta sul valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi che siamo tenuti a versare all’erario, rispetto al trasporto è soggetto di merci.
Da questo punto di vista, i trasporti, se effettuati direttamente dal produttore agricolo, così come da altri per suo conto e a sue spese, rappresentano una prestazione accessoria, che viene compresa tra quelle elencate aIl’articoIo 12 del Dpr 633/1972 (denominato anche “DPR IVA”).
Al comma 1, infatti, ritroviamo che:
- Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
A questo, bisogna aggiungere, inoltre, che se la cessione o la prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Di conseguenza, alle spese di trasporto, come anche alle altre prestazioni accessorie, andranno applicate le stesse regole in materia di aliquota che si applicano alla prestazione principale, rappresentata, nel nostro caso, dalla cessione di prodotti agricoli.
Anche le modalità applicative dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla prestazione accessoria, saranno le stesse utilizzate per la prestazione principale.